Il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto in data 7 dicembre 2021, definisce nuove regole per lo smart working a partire dal 2022:
Scelta volontaria
L’avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, nel quale vengono stabiliti:
- Durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- L’alternanza tra i periodi all’interno o all’esterno dei locali aziendali;
- Luoghi esclusi per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- Aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa;
- Strumenti di lavoro;
- Tempi di riposo del lavoratore;
- Forme e modalità della prestazione lavorativa;
- Attività formativa eventualmente necessaria;
- Forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.
Orario di lavoro
- La giornata lavorativa in smart-working si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e l’autonomia della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati.
- La prestazione può essere articolata in fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione.
- Non sono previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario;
- Durante le assenze c.d. legittime il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e in caso di ricezione di comunicazioni aziendali non è obbligato a prenderle in carico
Luogo di lavoro
- Il luogo in cui si svolge la prestazione di lavoro deve avere caratteristiche tali da garantire condizioni di sicurezza e riservatezza;
- La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei;
Strumenti di lavoro
- Il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione;
- Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti propri del lavoratore, esse provvedono a stabilire i criteri e requisiti minimi di sicurezza da implementare.
Salute e sicurezza
Il datore di lavoro fornisce al lavoratore in smart working e al rappresentante dei lavoratori l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.