L’articolo 8 del D.L. 146/2021 estende al 31 dicembre 2021 l’equiparazione alla malattia, per quanto riguarda il trattamento economico, dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, con la precisazione che tali periodi non devono essere conteggiati nel periodo di comporto.
L’obiettivo è tutelare i lavoratori in quarantena concedendogli lo stesso trattamento economico di malattia, ma senza un’equiparazione sostanziale.
Rimborsi e copertura finanziaria
L’articolo 8, D.L. 146/2021 stabilisce inoltre che gli oneri del datore di lavoro e dell’Inps connessi alle tutele per quarantena posti a carico dello Stato, ora siano previsti solo nei confronti dell’Inps, mentre ai datori di lavoro del settore privato è riconosciuto un rimborso forfettario una tantum pari a 600€ per ogni lavoratore che non ha diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’Inps.
Tale rimborso è erogato dall’Inps, previa presentazione di domanda telematica.
Congedi parentali COVID
Anche la possibilità di congedo parentale è stata prorogata al 31 dicembre 2021, con l’aggiunta di alcune modifiche riguardo al periodo di astensione dal lavoro del dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni. Il periodo può corrispondere in tutto o in parte:
- Alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa del figlio;
- Alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
- Alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl per contatto avvenuto.
Il limite dei 14 anni non è valido se si tratta di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, in questo caso il congedo è riconosciuto a prescindere dall’età.
Il lavoratore può disporre del congedo per singole giornate o a ore se è in grado di proseguire l’attività lavorativa in quarantena.
Retribuzione
Il Decreto Legge riconosce al lavoratore in congedo COVID un’indennità pari al 50% della retribuzione, senza computare mensilità aggiuntive. I periodi di congedo, inoltre, sono coperti da contribuzione figurativa.
La disposizione ha valore retroattivo, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, quindi i congedi parentali richiesti fino al 22 ottobre 2021 che oggi darebbero diritto al congedo COVID, possono essere convertiti in domande di congedo COVID e quindi indennizzati come tali.
Le stesse condizioni si applicano ai lavoratori in Gestione separata, l’indennità riconosciuta è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.