L’art. 49 D.L. n. 77/2021 introduce alcune novità normative relative al subappalto in ambito pubblico.
In particolare, il comma 1 lett. b) punto 2, assicura ai dipendenti del subappaltatore:
- trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che deve riconoscere l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente. Il trattamento adeguato deve corrispondere per tutto il periodo di impiego nell’esecuzione del subappalto;
- l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Ciò evita che i lavoratori interessati svolgano attività che risultino essere marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servizio appaltato.
Il personale ispettivo ha la facoltà di adottare un provvedimento immediatamente esecutivo nel caso riscontrasse irregolarità, a meno che queste siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.