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INFORMATIVA PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

SETTORE CONTRATTUALE – 04/07/2016

RINNOVO CONTRATTUALE: LAPIDEI – AZIENDE INDUSTRIALI

Ipotesi di accordo del 28 giugno 2016

In data 28 giugno 2016, tra CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, ANEPLA, FENEAL – UIL, FILCA – CISL, FILLEA – CGIL, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 3 maggio 2013 (si veda Aggiornamento AP n. 203/2013) per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e inerti, scaduto il 31 marzo 2016.

 

DECORRENZA E DURATA

Fatte salve decorrenze particolari previste per singoli istituti, il contratto ha validità triennale, decorre dal 1° aprile 2016 e scade il 31 marzo 2019, sia per la parte economica che per quella normativa.

Le Parti hanno convenuto un aumento a regime dei minimi tabellari per la categoria C, con relativa riparametrazione sulle altre categorie contrattuali, pari ad euro 103,00 complessivi.

Tale somma viene erogata in tre tranches:

  • euro 30,00 a partire dal 1° giugno 2016;
  • euro 20,00 a partire dal 1° dicembre 2017;
  • euro 53,00 a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Gli importi mensili degli incrementi retributivi (salvo errori od omissioni) risultano i seguenti:

tabella1

 

MINIMI RETRIBUTIVI

Gli importi del minimo tabellare mensile (salvo errori od omissioni) risultano i seguenti:

tabella2

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA (EGR)

Viene confermato che ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di 2° livello concernente il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL, è riconosciuto un importo a titolo di elemento economico di garanzia (EGR) che, a partire dal 1° giugno 2016 è pari a 170,00 euro lordi annui, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di un trattamento economico aggiuntivo a quello fissato dal CCNL.

Si ricorda, tra l’altro, che tale importo:

  • viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente (la prestazione di lavoro superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero);
  • è riproporzionato per i lavoratori part-time in funzione del normale orario di lavoro;
  • è escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

 

FORMAZIONE

Con riferimento alle previsioni in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 27 CCNL), per la realizzazione e la quantificazione oraria delle attività formative le Aziende si atterranno, fatte salve eventuali proposte del Comitato paritetico nazionale lapidei (CPNL), alle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 previa informativa alla RSU e al RLS.

Per i neoassunti nel settore sono previste ulteriori 16 ore di formazione in materia di sicurezza da effettuarsi prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Per i neoassunti in azienda provenienti dal settore, in aggiunta a quanto disposto dal suddetto Accordo, sono invece stabilite ulteriori 4 ore di formazione in tema di sicurezza, sempre prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

 

PERMESSI PER CARICHE SINDACALI

L’accordo precisa che l’onere dei permessi retribuiti concessi dalle aziende dovrà essere contenuto nei seguenti limiti massimi par ciascuna unità produttiva:

  • 8 ore mensili per unità produttiva fino a 15 dipendenti, complessivamente per tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti dei lavoratori;
  • 8 ore mensili per unità produttiva fino a 75 dipendenti, per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante dei lavoratori;
  • 16 ore mensili per unità produttiva fino a 150 dipendenti, per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante dei lavoratori;
  • 24 ore mensili per unità produttiva con oltre 150 dipendenti, per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante dei lavoratori.

In tema di versamento di contributi sindacali si conviene che l’azienda provvederà ad effettuare mensilmente la rilevazione del numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle OO.SS. di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie del CCNL, attraverso il modello UNIEMENS, indicando il codice del CCNL ed il numero delle deleghe ricevute per ogni singola

Organizzazione sindacale di categoria con relativo codice identificativo.

 

COMITATO PARITETICO NAZIONALE LAPIDEI (CPNL)

In occasione dell’elaborazione del cedolino paga relativo al mese di marzo di ciascun anno, è fatto obbligo alle aziende di annotare in busta paga l’avvenuto versamento del contributo al finanziamento del CPNL negli importi specificati dal CCNL.

 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal 1° gennaio 2017 la contribuzione a carico azienda al Fondo ALTEA sarà pari a 13,00 euro mensili per ogni lavoratore in forza.

Le aziende provvederanno, in occasione dell’elaborazione mensile del cedolino paga relativo al mese di competenza, ad annotare in busta paga l’avvenuto versamento del contributo relativo al Fondo stesso.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Ferma restando l’aliquota contributiva a carico del lavoratore per tutta la durata del CCNL, la contribuzione al Fondo ARCO a carico azienda è fissata nelle seguenti misure:

  • 1,70% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a partire dal 1° giugno 2016;
  • 1,80% della retribuzione utile per il calcolo del TFR, a partire dal 1° giugno 2017.