Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Quindi ai dipendenti spetterà:
- una riduzione del 6% in caso di retribuzione imponibile mensile fino a euro 2.692,00;
- una riduzione del 7% in caso di retribuzione imponibile mensile fino a euro 1.923,00;
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.