Delibera d’urgenza FSBA

DELIBERA D’URGENZA

Protocollo n° 1/2020
In considerazione della diffusione sul territorio italiano del Covid-19 “Coronavirus”, che indirettamente sta causando danni alle attività economiche delle imprese e conseguentemente all’occupazione dei lavoratori artigiani, impossibilitati a svolgere la normale attività,

tenuto conto

dell’Accordo Interconfederale sottoscritto dalle Parti Sociali in data 26 febbraio 2020, il quale introduce uno specifico intervento di 20 settimane nell’arco del biennio mobile (100 gg su settimana lavorativa di 5 giorni, 120 gg su settimana lavorativa di 6 giorni), connesso alla sospensione dell’attività aziendale determinata da “CORONAVIRUS”;

preso atto

degli specifici Provvedimenti del Governo e delle Ordinanze Regionali, a tutela della salute, relativamente alle imprese e ai lavoratori interessati in maniera diretta e indiretta dai richiamati provvedimenti,

la Presidenza delibera

1- di recepire l’Accordo Interconfederale del 26 febbraio 2020 i cui effetti decorrono dalla stessa data di sottoscrizione e per l’intero territorio nazionale;

2- di adeguare l’operatività del Fondo, in base alle seguenti caratteristiche:

  • a. introduzione di una nuova causale di sostegno al reddito, denominata “COVID-19 – CORONAVIRUS;
  • b. predisposizione da parte del Fondo di un apposito modello tipo di Accordo Sindacale, per la tipologia di intervento in questione, nel quale vengano previste specifiche disposizioni per consentire la sottoscrizione degli accordi anche in modalità telematica;
  • c. aggiunta di una nuova causale (sia a video che in stampa), con la dicitura CORONAVIRUS;
  • d. costituzione di un intervento a sostegno della sospensione lavorativa, il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione di Accordo Sindacale la cui singola durata non può superare il mese di calendario. La validità temporale da considerare per questo primo periodo è dal 26 febbraio 2020 – 31 marzo 2020;
  • e. possibilità di sottoscrivere gli Accordi Sindacali anche successivamente all’inizio della effettiva sospensione, ferma restando la validità temporale complessiva indicata al punto d;
  • f. sospensione del requisito del limite di 90 giorni di anzianità aziendale per i lavoratori, purché risultino assunti in data precedente al 26 febbraio 2020;
  • g. solo ed esclusivamente per la tipologia di sostegno COVID-19 – CORONAVIRUS, sospensione del limite di 6 mesi di regolarità contributiva per le aziende neo-costituite, purché già attive alla data del relativo provvedimento.

3- di prevedere entro il 31 marzo 2020, un monitoraggio sull’utilizzo delle prestazioni di FSBA in merito all’emergenza COVID-19 – CORONAVIRUS al fine di accertare la reale necessità di mantenere in essere la presente causale, nonché per monitorarne l’assorbimento.

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