In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il Governo ha emanato una serie di atti, relativi alle zone più colpite.
Nel dettaglio:
nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 43 sono stati pubblicati:
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 , recante “Disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”.
Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020, n. 45 è stato pubblicato il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In seguito nella G.U. del 1° marzo 2020, n. 52 è stato pubblicato il D.P.C.M. 1° marzo sull’emergenza epidemiologica da COVID-19, che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate con i Decreti precedenti.
Tra le novità più rilevanti, si segnala la deroga alla disciplina del cd. lavoro agile.
Da ultimo, nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020, n. 53 è stato pubblicato il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Di seguito in particolare le disposizioni in tema di previdenza e di lavoro.
Nei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I datori di lavoro che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per unità produttive site nei comuni individuati nel richiamato allegato 1 del D.L. n. 9/2020, sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14, D.Lgs. n. 148/2015, nonché, per l’assegno ordinario, dall’obbligo di accordo, ove previsto.
Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per unità produttive al di fuori dei comuni elencati nell’allegato 1, D.L. n. 9/2020, in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.
Il D.L. n. 9/2020 dispone, inoltre, l’anticipazione dal 2021 al 2020 della decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini dell’assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata contenute nell’ art. 16-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo il seguente prospetto:
Adempimento
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Scadenze 2020
(ante modifica) |
Scadenze 2020
(post modifica) |
Scadenze 2021 |
Comunicazioni enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, ecc.) | 28 febbraio | 31 marzo | 16 marzo |
Trasmissione telematica CU all’Agenzia | 7 marzo | 31 marzo | 16 marzo |
Consegna CU ai percipienti | 31 marzo | 31 marzo | 16 marzo |
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata | 15 aprile | 5 maggio | 30 aprile |
Conguaglio da parte del sostituto (in busta paga) | Retribuzione mese di luglio (agosto per pensionati) | Prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4 (*) | Prima retribuzione utile e comunque retribuzione mese successivo ricezione 730/4 (*) |
Termine di presentazione del modello 730 precompilato | 23 luglio | 30 settembre | 30 settembre |
(*) Ad esempio, se la dichiarazione è presentata nel mese di maggio, il conguaglio verrà effettuato con la retribuzione di giugno o, al più tardi, di luglio. |
Le deroghe al lavoro agile “causate” dal coronavirus
Gli effetti della cd. “emergenza coronavirus” si stanno propagando fino alle norme del diritto del lavoro.
Al riguardo, dal combinato disposto del D.L. n. 6/2020 e del D.P.C.M. 1° marzo 2020, si prevede l’estensione dell’ambito geografico di applicazione del lavoro agile (smart working), in considerazione dello stato di emergenza sanitaria derivato dalla diffusione del Coronavirus nelle regioni del Nord Italia.
Pertanto, per quanto riguarda l’intero territorio nazionale si stabilisce la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.
Com’è noto, lo smart working consiste in una flessibile modalità di organizzazione del lavoro subordinato, che prescinde dalla esatta definizione del luogo e dell’orario di lavoro, ma viene definita dalle attività da svolgere e dalle competenze del soggetto prestatore. L’attività lavorativa viene svolta in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dai CCNL.
Il lavoro agile è applicabile in caso di contratto a tempo indeterminato e a termine. Per la sua attivazione occorre che si stipuli, in forma scritta (ai fini della prova), un accordo volontario tra le parti dal quale si può recedere nei termini fissati dalla legge e dalla contrattazione.
Esso deve disciplinare:
- l’esecuzione della prestazione anche all’esterno dei locali aziendali;
- le modalità di esercizio del potere di controllo e disciplinare da parte del datore di lavoro e le correlate ipotesi di irrogazione di sanzioni disciplinari;
- i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione del lavoratore.
- Con le nuove disposizioni, si fa presente che:
- l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio;
- nella procedura telematica (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it) devono essere fornite le seguenti informazioni:
- Data sottoscrizione – coincidente alla data di inizio del periodo in smart-working;
- File accordo: un file PDF/A contenente un’autodichiarazione dell’azienda nella quale sia presente un riferimento al DPCM citato e le informazioni anagrafiche (tra le quali il codice fiscale) del lavoratore coinvolto nella comunicazione.
L’INAIL – con comunicato del 26 febbraio 2020 – ha ribadito che gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito Inail.