CIGS e FIS: la doppia tutela

Dal 1° gennaio 2022, l’accesso alla CIGS è esteso ai datori di lavoro destinatari del FIS e non iscritti a Fondi di solidarietà bilaterali, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (inclusi dirigenti, lavoratori a domicilio e apprendisti).
Ciò comporta, per la categoria di datori di lavoro sopracitati, l’obbligo di versamento sia del contributo ordinario FIS che a quello ordinario CIGS.

La buona notizia riguarda anche la riduzione delle aliquote ordinarie FIS e CIGS, valida per il solo 2022:

CIGS: 0,90 della retribuzione imponibile di cui
– 0,60 a carico dell’impresa;
– 0,30 a carico del lavoratore

FIS:
0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

ATTENZIONE

Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente e che quindi, rientrano nel campo di applicazione della CIGS, l’assegno di integrazione salariale FIS può essere corrisposto solo in relazione a causali ordinarie.

CIGS e FIS quindi forniscono una doppia tutela, poiché vengono riconosciuti per causali diverse.

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