Con la circolare n. 179, l’INPS espone le condizioni e i requisiti per fruire della cassa integrazione in deroga a favore delle aziende in crisi.
Periodo coperto dalla CIG:
- non può essere superiore a 12 mesi;
- decorre dal 1° gennaio 2021;
- può essere non continuativo e successivo al 31 dicembre 2021.
Requisiti:
- aver già usufruito in precedenza dello stesso ammortizzatore sociale;
- non aver fatto ricorso alla CIG in deroga con causale Covid-19;
- aver sottoscritto uno specifico accordo presso le unità di crisi del MISE o delle Regioni.
Non è richiesto alcun requisito relativo all’anzianità lavorativa.
Pagamento e Termini
- La CIG viene corrisposta tramite pagamento diretto da parte dell’INPS nei confronti del dipendente.
- Sta al datore di lavoro inviare all’Istituto i dati necessari per la fruizione dell’integrazione salariale, entro un periodo di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso, dalla scadenza di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione del pagamento dell’INPS, quando successivo.
- Nel caso il datore di lavoro superi il periodo di sei mesi, la cassa integrazione verrà corrisposta a proprie spese.
Limiti
Il Ministero del Lavoro ha precisato che la possibilità di fruire della CIG è vincolata alla disponibilità di risorse assegnate alle Regioni o Province autonome. Pertanto, l’INPS dovrà valutare la copertura in base al numero di richieste pervenute.
Tale verifica avviene analizzando le domande ricevute in ordine cronologico.