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CIG in deroga per crisi aziendali

Con la circolare n. 179, l’INPS espone le condizioni e i requisiti per fruire della cassa integrazione in deroga a favore delle aziende in crisi.

Periodo coperto dalla CIG:

  • non può essere superiore a 12 mesi;
  • decorre dal 1° gennaio 2021;
  • può essere non continuativo e successivo al 31 dicembre 2021.

Requisiti:

  • aver già usufruito in precedenza dello stesso ammortizzatore sociale;
  • non aver fatto ricorso alla CIG in deroga con causale Covid-19;
  • aver sottoscritto uno specifico accordo presso le unità di crisi del MISE o delle Regioni.

Non è richiesto alcun requisito relativo all’anzianità lavorativa.

Pagamento e Termini

  • La CIG viene corrisposta tramite pagamento diretto da parte dell’INPS nei confronti del dipendente.
  • Sta al datore di lavoro inviare all’Istituto i dati necessari per la fruizione dell’integrazione salariale, entro un periodo di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso, dalla scadenza di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione del pagamento dell’INPS, quando successivo.
  • Nel caso il datore di lavoro superi il periodo di sei mesi, la cassa integrazione verrà corrisposta a proprie spese.

Limiti

Il Ministero del Lavoro ha precisato che la possibilità di fruire della CIG è vincolata alla disponibilità di risorse assegnate alle Regioni o Province autonome. Pertanto, l’INPS dovrà valutare la copertura in base al numero di richieste pervenute.
Tale verifica avviene analizzando le domande ricevute in ordine cronologico.

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