Preposto per la sicurezza: nuovi obblighi e responsabilità

Ricordiamo quali sono le funzioni del preposto (D. Lgs. 81/2008, art. 2): 1. sovrintendere alle attività lavorative svolta dai lavoratori; 2. garantire l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o datore di lavoro; 3. controllare la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.

Le novità

La legge n. 215/2021 ha apportato al D.lgs. 81/2008 alcune modifiche, volte a responsabilizzare la figura del preposto e a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche in azienda:

La lett. b-bis) del comma 1, art. 18 introduce l’obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto, al quale spetta un emolumento (secondo quanto previsto dai contratti e gli accordi collettivi di lavoro);

Al comma 1, lett. a) dell’art. 19 d.lgs. 81/2008 viene aggiunto che, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali, il preposto può intervenire al fine di modificare il comportamento non conforme, fornendo le indicazioni necessarie. In caso di inottemperanza delle disposizioni del preposto, quest’ultimo può interrompere l’attività lavorativa e informare i superiori;

All’art. 19, c. 1, lett. f-bis), si specifica che, in caso di anomalie e/o mal funzionamenti dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo, al preposto è consentito interrompere temporaneamente l’attività lavorativa e segnalare le non conformità ai propri superiori diretti;

Il comma 8-bis introdotto nell’art. 26, prevede che nell’ambito di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro e i subappaltatori devono indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;

I commi 7 e 7-ter dell’art. 37 aggiungono rispettivamente che: – Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con le modalità definite al comma 2 del medesimo articolo; – le attività formative devono essere svolte in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale.

Assunzioni disabili: incentivi e contributi esonerativi

ESONERO PARZIALE

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. (art. 5, c. 3, L. 12 marzo 1999, n. 68)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’importo del contributo esonerativo per l’assunzione di lavoratori disabili è adeguato ad € 39,21 (art. 1, D.M. del 30 settembre 2021, n. 193). La somma corrisponde al 40% della retribuzione media giornaliera lorda (euro 98,02) individuata dall’ISTAT (dicembre 2020).

INCENTIVI (Art. 13, cc. 1 e 1-bis, L. 12 marzo 1999, n. 68)

Ricordiamo che l’ammontare dell’incentivo e la sua durata variano in funzione del soggetto assunto:

– 36 mesi in misura pari al 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, in caso di soggetto con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, ovvero minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del Testo unico in materia di pensioni di guerra (solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato);

– 36 mesi in misura pari al 35% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, in caso di soggetti con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% ovvero minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria (solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato);

– 60 mesi in misura pari al 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, in caso di lavoratori con disabilità psichica o intellettiva con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi)

Integrazione salariale: Ricapitolando…

Di seguito un riassunto delle principali novità riguardanti i trattamenti di integrazione salariale a partire dal 2022:

  • Eliminato qualsiasi richiamo alle causali Covid: le settimane di integrazione salariale verranno regolamentate secondo la disciplina del D.Lgs. n. 148/2015 così come modificato dalla legge di Bilancio 2022;
  • FIS: sospeso il contributo addizionale per Turismo e Ristorazione (vedere qui per approfondimento);
  • Ai fini dell’accesso, rimane l’obbligo di informazione e consultazione sindacale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ma non è più necessario dare prova della comunicazione: è sufficiente che le Organizzazioni sindacali attestino il corretto espletamento della procedura come ad art. precedentemente citato;
    Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti;
  • Per le domande riferite a periodi intercorrenti tra il 1° gennaio e il 7 febbraio, le istanze dovranno essere inoltrate non oltre il 23 febbraio 2022.

CIGS e FIS: la doppia tutela

Dal 1° gennaio 2022, l’accesso alla CIGS è esteso ai datori di lavoro destinatari del FIS e non iscritti a Fondi di solidarietà bilaterali, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (inclusi dirigenti, lavoratori a domicilio e apprendisti).
Ciò comporta, per la categoria di datori di lavoro sopracitati, l’obbligo di versamento sia del contributo ordinario FIS che a quello ordinario CIGS.

La buona notizia riguarda anche la riduzione delle aliquote ordinarie FIS e CIGS, valida per il solo 2022:

CIGS: 0,90 della retribuzione imponibile di cui
– 0,60 a carico dell’impresa;
– 0,30 a carico del lavoratore

FIS:
0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

ATTENZIONE

Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente e che quindi, rientrano nel campo di applicazione della CIGS, l’assegno di integrazione salariale FIS può essere corrisposto solo in relazione a causali ordinarie.

CIGS e FIS quindi forniscono una doppia tutela, poiché vengono riconosciuti per causali diverse.

Bando “Formare per Assumere”

Il bando “Formare per Assumere”, istituito dalla Regione Lombardia a luglio 2021,  ha l’obiettivo di agevolare le assunzioni e la formazione dei lavoratori per contrastare il mismatch lavorativo.

Agevolazioni previste

1) Voucher per la formazione: fino un valore massimo di € 3.000 per ciascun lavoratore assunto, a fronte del servizio fruito ed erogato da un soggetto accreditato ai servizi di formazione
2) Voucher per i servizi di ricerca e selezione: l’azienda può accedere ad un voucher per servizi esterni di ricerca e selezione erogati da un soggetto accreditato ai servizi di formazione fino un valore massimo di € 500 per ciascuna assunzione.
3) Incentivo occupazionale: è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, come segue:
– Lavoratori fino a 54 anni: € 4.000
– Lavoratrici fino a 54 anni: € 6.000
– Lavoratori a partire da 55 anni: € 6.000
– Lavoratrici a partire da 55 anni: € 8.000

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di € 1.000 se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Destinatari

1) Aziende aventi unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, in particolare: a) imprese iscritte, in stato attivo, al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza; b) Enti del Terzo Settore; c) lavoratori autonomi esercenti arti o professioni con partita IVA attiva, in forma singola o associata;
2) Lavoratori che al momento dell’assunzione sono disoccupati da 30 o più giorni, per i quali è previsto un contratto: a) a tempo indeterminato; b) a tempo determinato di almeno 12 mesi, anche in apprendistato, incluse le proroghe e le trasformazioni di contratti avviati dopo la pubblicazione dell’Avviso; c) a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Il termine ultimo per l’invio della domanda è il 30 giugno 2022ore 12.00. Le aziende e i datori di lavoro interessati (e in possesso dei requisiti sopra esposti) potranno inviare la richiesta collegandosi direttamente al portale della Regione Lombardia, alla sezione bandi online.

Incentivi occupazionali 2022: opportunità per le imprese

ESONERI CONTRIBUTIVI 100%

  • Per assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato di giovani under 36. Durata: 36 mesi – Importo annuo: max 6000 euro;
  • Per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori subordinati (di qualsiasi età) provenienti da imprese in crisi, per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il MISE;
  • Per assunzioni di donne lavoratrici effettuate fino al 31 dicembre 2022. Durata: 18 mesi per contratti a tempo indeterminato, 12 mesi per contratti a tempo determinato – Importo annuo: max 6000 euro ;
  • Dei contributi previdenziali complessivi a carico delle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO 100%

  • Per i contratti di apprendistato di primo livello per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti. Durata: 36 mesi + 12 in caso di prosecuzione del rapporto, 36 mesi se lavoratori in NaSpi o CIGS.

ALTRI ESONERI

  • 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Durata: anno 2022;
  • 30% dei complessivi contributi previdenziali per l’occupazione in aree svantaggiate c.d. decontribuzione del sud, fino al 31 dicembre 2025.

CONTRIBUTO CIGS

  • Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS ricompreso nel nuovo accordo di transizione occupazionale è destinato, un contributo mensile corrispondente al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Durata: 12 mesi.