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FIS: no contributo addizionale

L’art. 7 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni ter) esenta i datori di lavoro dal versamento del contributo addizionale come requisito di accesso al FIS.

Applicazione
L’esonero in questione si applica esclusivamente alle domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco di tempo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

Tra i settori destinatari di tale misura, figurano:

  • Turismo
    Codici ateco: 55.10, 55.20, 79.1, 79.11, 79.12, 79.90
  • Ristorazione
    Codici ateco: 56.10.5, 56.21.0, 56.29, 56.30, 56.10.1

Termini di invio

  • L’istanza di concessione rimane invariata: l’invio deve essere effettuato non oltre 15 giorni dopo l’inizio del periodo per cui si richiede il trattamento integrativo salariale.
  • Per le domande riferite a periodi intercorrenti tra il 1° gennaio e il 7 febbraio, le istanze dovranno essere inoltrate non oltre il 16 febbraio 2022 termine spostato al 23 febbraio 2022.

Per il resto, l’ammortizzatore sociale è disciplinato regolarmente come da D.Lgs. n. 148/2015 e dalle seguenti modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 (per vedere le novità introdotte da quest’ultima in materia di Cassa Integrazione, cliccare qui).

Durc: obbligo di versamento agli enti bilaterali

La Legge di Bilancio 2022 introduce, con decorrenza 1° gennaio 2022, l’obbligo di contribuzione ai Fondi di Solidarietà Bilaterali di appartenenza. La regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del DURC.

La libera adesione come la legge prevedeva fino all’anno scorso è stata superata, così che siano assicurati i finanziamenti necessari a sostenere tutti i datori di lavoro nel caso di interventi di integrazione salariale.

Questo cambiamento comporta la cessazione di eventuali accordi individuali, tra datore di lavoro non iscritto ad un Fondo e lavoratore, tesi alla corresponsione di un elemento aggiuntivo della retribuzione.

Prestazioni occasionali: comunicazione preventiva all’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori

Rapporti da comunicare

  • Vanno comunicati i rapporti avviati dopo 21 dicembre 2021 e anche i rapporti avviati prima di tale data, che siano ancora in corso all’11 gennaio 2022.
  • Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Contenuto della comunicazione

I contenuti minimi della comunicazione devono essere:

  • Dati del committente e del prestatore;
  • Luogo della prestazione;
  • Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
  • Ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.


Modalità di comunicazione

  • Via email, all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it
  • Invio tramite SMS, il quale deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. Il numero al quale inviare la comunicazione è 339-9942256.

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici, è possibile effettuare la comunicazione al numero fax dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) competente. In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico come prova dell’adempimento dell’obbligo (https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/Pagine/default.aspx è possibile ricercare l’ufficio territoriale competente e consultarne il numero fax valido).

FAC- SIMILE Comunicazione prestazione occasionale

Smart Working: il Protocollo

Il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile, sottoscritto in data 7 dicembre 2021, definisce nuove regole per lo smart working a partire dal 2022:

Scelta volontaria
L’avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, nel quale vengono stabiliti:

  • Durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
  • L’alternanza tra i periodi all’interno o all’esterno dei locali aziendali;
  • Luoghi esclusi per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • Aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa;
  • Strumenti di lavoro;
  • Tempi di riposo del lavoratore;
  • Forme e modalità della prestazione lavorativa;
  • Attività formativa eventualmente necessaria;
  • Forme e modalità di esercizio dei diritti sindacali.

Orario di lavoro

  • La giornata lavorativa in smart-working si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e l’autonomia della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati.
  • La prestazione può essere articolata in fasce orarie, individuando la fascia di disconnessione.
  • Non sono previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario;
  • Durante le assenze c.d. legittime il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e in caso di ricezione di comunicazioni aziendali non è obbligato a prenderle in carico

Luogo di lavoro

  • Il luogo in cui si svolge la prestazione di lavoro deve avere caratteristiche tali da garantire condizioni di sicurezza e riservatezza;
  • La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei;

Strumenti di lavoro

  • Il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione;
  • Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti propri del lavoratore, esse provvedono a stabilire i criteri e requisiti minimi di sicurezza da implementare.

Salute e sicurezza
Il datore di lavoro fornisce al lavoratore in smart working e al rappresentante dei lavoratori l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Assegno unico figli 2022

In data 23 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che istituisce l’assegno unico familiare, destinato a tutti i nuclei familiari che ne faranno richiesta.
L’assegno andrà a sostituire le attuali forme di sostegno economico (assegni familiari, detrazioni, bonus, ecc…).

Importi
Il decreto prevede diversi importi, calcolati sulla base dell’ISEE:

*Gli assegni cambiano nel caso di figli disabili: non sono più calcolati sull’ISEE, ma in base al grado di disabilità. L’importo viene maggiorato tra gli 85€ e i 105€ al mese in base alla condizione del disabile: per i non autosufficienti ci saranno 105€ al mese, per le disabilità gravi 95€, per i casi di disabilità media 85€.
Una maggiorazione è prevista anche per i figli con disabilità con età compresa tra i 18 e i 21 anni: saranno disponibili 50€ al mese in più per persone con disabilità gravi e non gravi.
Per gli ultra21enni invece, sarà previsto un assegno a vita di 85€, che diventerà di 25€ nel caso in cui l’ISEE sia uguale o superi i 40mila€.

È prevista una maggiorazione di 20€ per le mamme under 21 (per qualsiasi fascia di reddito).

Durata
L’assegno è concesso dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni del figlio (se ancora a carico), con la possibilità di corrisponderlo direttamente al figlio maggiorenne se studia fuori sede.

Destinatari
Possono richiedere l’assegno:

  • Chiunque sia assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residenti e domiciliati in Italia;
  • tutti i residenti da almeno due anni, compresi i cittadini extracomunitari.

Le istanze, che vanno rinnovate annualmente, potranno essere presentate in modalità telematica all’INPS dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, per il periodo compreso da marzo a febbraio dell’anno successivo.

IRPEF: variazione delle aliquote e detrazioni

La Legge di Bilancio 2022, approvata in via definitiva oggi 30 dicembre, prevede la riduzione delle aliquote Irpef da 5 a 4.

Di seguito la nuova distribuzione:

  • 23% sui redditi fino a 15 mila euro;
  • 25% sullo scaglione tra 15 mila e 28 mila euro;
  • 35% tra 28 mila e 50 mila;
  • 43% sui redditi maggiori di 50 mila.

Detrazioni

Il bonus Renzi/Gualtieri spetterà solo ai redditi fino a 15 mila euro, quindi i contribuenti nella fascia 15 mila-28 mila euro dovranno considerare altre detrazioni:

  • 1.880 euro fino a 15 mila euro di reddito;
  • 1.910 euro e aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
  • 1.910 euro se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro.

L’aliquota marginale effettiva corrisponde al 43% per ogni incremento di reddito da parte dei titolari di dichiarazioni da 50.000 euro lordi annui in su.

I Comuni e le Regioni, in passato, avevano la possibilità di deliberare la loro aliquota entro il termine del 31 dicembre di ogni anno.
Alla luce di questa variazione, il termine è stato prorogato al 31 marzo 2022.