Con messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021, l’Inps annuncia la possibilità di presentare domanda per l’esonero contributivo del 100% entro il limite di 6.000 euro annui, legato alle assunzioni di donne svantaggiate effettuate nel biennio 2021-2022.
La richiesta deve essere inoltrata mediante compilazione del modulo “92-2012”, già utilizzato per la concessione dell’esonero contributivo del 50% introdotto dalla Legge Fornero.
L’esonero in oggetto comprende anche i datori di lavoro del settore agricolo.
Requisiti
Le donne lavoratrici devono rientrare in una delle seguenti categorie:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza limiti di età;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
I rapporti di lavoro soggetti ad agevolazione sono:
- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o non agevolato;
- proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato.
Durata delle agevolazioni:
- 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato (comprensive anche di eventuali proroghe);
- 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato;
- 18 mesi per i rapporti agevolati trasformati da tempo determinato a indeterminato;
- 18 mesi per i rapporti non agevolati trasformati da tempo determinato a indeterminato.
Per ulteriori informazioni, consultare la comunicazione dell’Inps: messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021