ESONERO PARZIALE
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. (art. 5, c. 3, L. 12 marzo 1999, n. 68)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’importo del contributo esonerativo per l’assunzione di lavoratori disabili è adeguato ad € 39,21 (art. 1, D.M. del 30 settembre 2021, n. 193). La somma corrisponde al 40% della retribuzione media giornaliera lorda (euro 98,02) individuata dall’ISTAT (dicembre 2020).
INCENTIVI (Art. 13, cc. 1 e 1-bis, L. 12 marzo 1999, n. 68)
Ricordiamo che l’ammontare dell’incentivo e la sua durata variano in funzione del soggetto assunto:
– 36 mesi in misura pari al 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, in caso di soggetto con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, ovvero minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del Testo unico in materia di pensioni di guerra (solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato);
– 36 mesi in misura pari al 35% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, in caso di soggetti con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% ovvero minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria (solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato);
– 60 mesi in misura pari al 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, in caso di lavoratori con disabilità psichica o intellettiva con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi)