Incentivi all’occupazione giovanile
Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, nei limiti previsti dalla regolamentazione europea in materia di soggetti svantaggiati, il Decreto Lavoro ha introdotto un nuovo incentivo con le seguenti caratteristiche:
Decorrenza: assunzioni effettuate tra il 01/06/2023 al 31/12/2023
Destinatari: a) che alla data di assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazionale Giovani.
d) NO lavoratori domestici
Cumulabilità: l’incentivo è cumulabile con quello previsto dall’art. 1, c. 297, L. 197/2022 (assunzione under 36)
Misura: rimborso del 60% delle spese sostenute dal datore di lavoro a titolo di retribuzione mensile lorda imponibile INPS
Durata: 12 mesi
L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani triennale parziale strutturale, lo sgravio giovani totale della durata di tre o quattro anni, nonché con la decontribuzione Sud ed è soggetto alla previa approvazione dell’INPS, richiesta tramite domanda telematica.
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