L’art. 7 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni ter) esenta i datori di lavoro dal versamento del contributo addizionale come requisito di accesso al FIS.
Applicazione
L’esonero in questione si applica esclusivamente alle domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nell’arco di tempo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Tra i settori destinatari di tale misura, figurano:
- Turismo
Codici ateco: 55.10, 55.20, 79.1, 79.11, 79.12, 79.90 - Ristorazione
Codici ateco: 56.10.5, 56.21.0, 56.29, 56.30, 56.10.1
Termini di invio
- L’istanza di concessione rimane invariata: l’invio deve essere effettuato non oltre 15 giorni dopo l’inizio del periodo per cui si richiede il trattamento integrativo salariale.
- Per le domande riferite a periodi intercorrenti tra il 1° gennaio e il
1°7 febbraio, le istanze dovranno essere inoltratenon oltre il 16 febbraio 2022termine spostato al 23 febbraio 2022.
Per il resto, l’ammortizzatore sociale è disciplinato regolarmente come da D.Lgs. n. 148/2015 e dalle seguenti modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 (per vedere le novità introdotte da quest’ultima in materia di Cassa Integrazione, cliccare qui).