Confermata la riduzione contributiva a favore delle imprese edili disciplinata dall’art. 29, Decreto-Legge 244/1995.
Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% e riguarda:
- Settore industria: codici statistici contributivi da 11301 a 11305
- Settore artigianato: codici statistici contributivi da 41301 a 41305
- Datori di lavoro caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909
- Applicazione: assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica
- Lavoratori full-time 40h
- Assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica
Condizioni per l’accesso:
- Regolarità contributiva;
- Rispetto dei CCNL e dei Contratti aziendali e territoriali sottoscritti dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale;
- La retribuzione assunta come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non deve essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi;
- Assenza di condanne passate in giudicato per la violazione normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei cinque anni prima l’applicazione dell’agevolazione;
- NO in presenza di contratti di solidarietà
Modalità operative
- Le istanze per la richiesta della riduzione contributiva relativa al 2021 devono essere inviate telematicamente mediante la compilazione del modulo “Rid-Edil”, disponibile nel Cassetto previdenziale aziende dell’Inps in “Comunicazioni on-line” in “Invio nuova comunicazione”;
- Le domande saranno analizzate e definite entro il giorno successivo, l’esito è consultabile nel Cassetto previdenziale aziende. Nel caso di risultato positivo, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2021 a febbraio 2022;
- Lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2021.
- I datori di lavoro dovranno presentare le domande entro il 15 marzo 2022.