Ecco cosa prevede Legge di Bilancio 2022 in materia di trattamento di integrazione salariale:
- Riduzione da 90 a 30 giorni dell’anzianità lavorativa minima per poter beneficiare della CIG;
- Nuove categorie di lavoratori beneficiari:
– lavoratori a domicilio e i collaboratori etero-organizzati di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
– lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca. (La riduzione o sospensione dell’orario di lavoro non deve compromettere il completamento della formazione). - L’importo del trattamento di integrazione salariale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, non può superare l’importo massimo mensile di euro 1.167,91 e viene rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
- È fissata la scadenza entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione per l’invio all’INPS di tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale.