La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 5 novembre 2019, n. 28450, ha stabilito che l’accertamento dei requisiti socio-economici o extra-sanitari prescritti per ciascun beneficio previdenziale o assistenziale segue soltanto all’eventuale esito positivo dell’accertamento sanitario,
non potendo darsi un inutile dispendio dell’azione amministrativa attraverso accertamenti non conseguenti a una positiva verifica delle condizioni sanitarie richieste dall’ordinamento per fruire di una determinata prestazione.