Di seguito gli sgravi contributivi di cui i datori di lavoro possono beneficiare nel 2023, per le assunzioni di lavoratori appartenenti a determinate categorie.
Lavoratori over 50
Misura sgravio: 50%
Categoria: lavoratori o lavoratrici over 50 disoccupati da oltre 12 mesi
Durata sgravio: 12 mesi
Donne svantaggiate
Misura sgravio: 50%
Categoria: donne over 50 disoccupate da oltre 12 mesi o di qualsiasi età prive di un impiego da almeno 24 mesi
Durata sgravio: 12 mesi per contratti a t.d., 18 mesi per contratti a t. ind.
Giovani under 36
Alleghiamo circolare dedicata, redatta dallo Studio Gandolfo Marco.
Percettori NASpI o DIS-COLL
Tipo assunzione: contratto di lavoro di apprendistato di riqualificazione
L’aliquota contributiva applicabile al datore di lavoro: – 10% per tutta la durata dell’apprendistato; – 1,50% il primo anno e 3% il secondo anno, in caso di organico inferiore a 10 unità.
Percettori di Reddito di Cittadinanza
Misura sgravio: fino a 780 euro dei contributi previdenziali
Tipo assunzione: contratto a tempo indeterminato full-time
Durata sgravio: determinata dall’INPS in seguito a richiesta per via telematica
Col verbale 16 gennaio 2023 la Commissione nazionale presso il Ministero del lavoro ha determinato i minimi retributivi del lavoro domestico a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Minimi tabellari
Gli importi a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono i seguenti:
Conviventi
Non conviventi
Indennità vitto e alloggio
Dal 1° gennaio 2023 l’ indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita in € 6,47 giornalieri (€ 2,26
per ciascun pasto; € 1,95 per l’alloggio).
La possibilità di erogare ai dipendenti, dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, buoni benzina esenti per l’acquisto di carburante, viene confermata con il Decreto Legge n. 5/2023.
L’esenzione, ai fini fiscali e previdenziali, è prevista fino a un massimo di 200 euro.
Tale importo è aggiuntivo rispetto a quello di 258,23 euro individuato dall’art. 51, c. 3 del TUIR.
Qui di seguito esponiamo le principali misure in materia di incentivi e per i lavoratori introdotte dalla Legge n. 197 del 29 Dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023):
Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti
Reintrodotto per i periodi di paga dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023, l’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, ad esclusione dei lavoratori domestici, riprendendo l’analoga norma in vigore nel 2022, ma innovandola sostanzialmente. La nuova formulazione, infatti, prevede che l’esonero a favore del dipendente sia pari al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 Euro, ovvero al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 Euro e non eccede l’importo di 2.692 Euro.
Incentivo assunzione percettori RDC
Viene introdotto un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del Rdc, alternativo all’esonero previsto dall’articolo 8 del DL n. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del Rdc.
Proroga incentivi under 36 e donne svantaggiate
Viene esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023, di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. Viene inoltre esteso alle assunzioni effettuate dal 1° Gennaio 2023 al 31 Dicembre 2023 di donne cd. “svantaggiate”, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.
Proroga del lavoro agile per i lavoratori “fragili”
Prorogato al 31 Marzo 2023 il lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono “soggetti fragili”, ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal DM della salute 4 Febbraio 2022.
Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali
La Legge di Bilancio 2023 interviene con riferimento ai contratti PrestO apportando alcune modifiche alla disciplina generale delle prestazioni accessorie rese nei confronti delle imprese.
Modifiche all’assegno unico e universale
Dal primo Gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.
Congedo parentale
Previsto un ulteriore mese di congedo facoltativo di maternità o, in alternativa, di paternità, retribuito all’80%, fino al sesto anno di vita del bambino.
PENSIONE
Quota 103
Viene introdotta, in via sperimentale, per il 2023, un’ulteriore ipotesi di pensionamento anticipato, denominata pensione anticipata flessibile che si aggiunge come possibilità alternativa a quelle vigenti. A tale trattamento si può accedere al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni (cd. Quota 103).
Incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa
Viene previsto un incentivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto entro il 31 Dicembre 2023 i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato (cd. Quota 103), decidano di rimanere in servizio. Il riconoscimento del beneficio non è automatico, ma va richiesto dall’interessato.
APE sociale
Viene prorogata fino al 31 Dicembre 2023 la possibilità di usufruire del cd. APE Sociale.
Opzione donna
La misura prevista dall’art. 16 del DL n. 4/2019, viene prorogata, ma con un incremento dell’età pensionabile. Infatti, per accedere alla pensione anticipata esercitando l’opzione donna, le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 Dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
Premessa
Con il Protocollo 12 dicembre 2022, Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno concordato l’erogazione di un importo una tantum e di un’ulteriore somma a titolo di anticipazione su futuri aumenti contrattuali, in attesa del rinnovo del contratto Terziario – Confcommercio.
In allegato la circolare dedicata, redatta dallo Studio Gandolfo Marco.
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