Il Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2022 ha approvato il Decreto-legge n. 21/2022 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, contenente appunto una serie di disposizioni volte ad attenuare gli effetti della guerra in corso sulla nostra economia.
In allegato, alcune delle misure più importanti relative alla liquidità delle imprese e al lavoro.
Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Nel modello sono disponibili tre termini entro i quali sarà conclusa l’opera o il servizio: 7, 15 o 30 giorni.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail. A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Con la circolare n.43 del 2022, l’INPS ha fornito chiarimenti sull’applicazione dello sgravio contributivo all’interno del LUL (cedolino) e dell’Uniemens.
Il beneficio è riconosciuto ai lavoratori dipendenti e consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico, a condizione che la retribuzione mensile lorda non superi l’importo di 2.692 euro.
L’esonero è attivo solo per i periodi di paga dal 1°gennaio al 31 dicembre 2022.
Tredicesima
La stessa riduzione si applica alla tredicesima erogata nel mese di competenza di dicembre 2022 (nel rispetto del limite sopracitato) e anche nell’eventualità che questa sia corrisposta in ratei nei singoli mesi. Nell’ultimo caso, l’unico limite è che non venga superato l’importo 224 euro nel mese di erogazione.
Ricordiamo quali sono le funzioni del preposto (D. Lgs. 81/2008, art. 2): 1. sovrintendere alle attività lavorative svolta dai lavoratori; 2. garantire l’attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o datore di lavoro; 3. controllare la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.
Le novità
La legge n. 215/2021 ha apportato al D.lgs. 81/2008 alcune modifiche, volte a responsabilizzare la figura del preposto e a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche in azienda:
La lett. b-bis) del comma 1, art. 18 introduce l’obbligo del datore di lavoro di individuare il preposto, al quale spetta un emolumento (secondo quanto previsto dai contratti e gli accordi collettivi di lavoro);
Al comma 1, lett. a) dell’art. 19 d.lgs. 81/2008 viene aggiunto che, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali, il preposto può intervenire al fine di modificare il comportamento non conforme, fornendo le indicazioni necessarie. In caso di inottemperanza delle disposizioni del preposto, quest’ultimo può interrompere l’attività lavorativa e informare i superiori;
All’art. 19, c. 1, lett. f-bis), si specifica che, in caso di anomalie e/o mal funzionamenti dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo, al preposto è consentito interrompere temporaneamente l’attività lavorativa e segnalare le non conformità ai propri superiori diretti;
Il comma 8-bis introdotto nell’art. 26, prevede che nell’ambito di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro e i subappaltatori devono indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
I commi 7 e 7-ter dell’art. 37 aggiungono rispettivamente che: – Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con le modalità definite al comma 2 del medesimo articolo; – le attività formative devono essere svolte in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. (art. 5, c. 3, L. 12 marzo 1999, n. 68)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’importo del contributo esonerativo per l’assunzione di lavoratori disabili è adeguato ad € 39,21 (art. 1, D.M. del 30 settembre 2021, n. 193). La somma corrisponde al 40% della retribuzione media giornaliera lorda (euro 98,02) individuata dall’ISTAT (dicembre 2020).
Ricordiamo che l’ammontare dell’incentivo e la sua durata variano in funzione del soggetto assunto:
– 36 mesi in misura pari al 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, in caso di soggetto con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%, ovvero minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria del Testo unico in materia di pensioni di guerra (solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato);
– 36 mesi in misura pari al 35% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, in caso di soggetti con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 ed il 79% ovvero minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria (solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato);
– 60 mesi in misura pari al 70% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali, in caso di lavoratori con disabilità psichica o intellettiva con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (solo per rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi)
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