Il Decreto Legge n.152 del 6 novembre riporta nuove disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Tra le novità abbiamo:
contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche;
garanzie per i finanziamenti nel settore turistico;
Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo;
credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator;
semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali.
L’INL, in seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 13, D.L. 146/2021, ha fornito nuove indicazioni riguardo alla sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro in nero.
La nuova disciplina prevede:
l’abbassamento della percentuale di lavoratori non in regola dal 20% al 10% affinché l’INL possa disporre la sospensione dell’attività. Il calcolo viene effettuato sul numero dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo (sono compresi collaboratori familiari e soci di lavoro cui non spetta l’amministrazione della società);
che la regolarizzazione del rapporto di lavoro nel corso dell’ispezione risulti ininfluente, in quanto i presupposti per la sospensione vengono valutati al momento dell’accesso e il provvedimento verrà comunque adottato;
l’adozione di un unico provvedimento anche in presenza di più violazioni, fermo restando che ai fini della revoca è sempre necessario risolvere tutte le irregolarità riscontrate;
l’adozione con effetto immediato del provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza;
l’introduzione della recidiva, che raddoppia le somme da versare previste ai fini della revoca, se nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Ricorso Per quanto riguarda i mezzi difensivi, è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dall’ispezione all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni. In caso di mancata risposta, si considera il ricorso ammesso per silenzio-accoglimento.
Conseguenze per l’inosservanza Viene riproposta un’apposita fattispecie penale, per l’ipotesi di inosservanza del provvedimento. In particolare, il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Usiamo cookie per ottimizzare il nostro sito web ed i nostri servizi.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.